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Videosorveglianza sul posto di lavoro: per l’installazione è necessaria l’autorizzazione dell’INL o dei sindacati

La videosorveglianza sul posto di lavoro è un tema dibattuto sotto diversi punti di vista, che si tratti delle normative di riferimento, delle autorizzazioni necessarie o della sempre più dibattuta questione sulla privacy.

Appurata la liceità dell’installazione di telecamere, che risulta possibile al ricorrere di determinate condizioni e rispettando le prescrizioni in materia, è bene notare come il via libera per l’adozione di tali dispositivi richieda un’ulteriore fase di autorizzazione: quella dei sindacati di riferimento oppure, in mancanza, quella dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, necessarie per non incorrere in sanzioni che vanno dalla semplice multa all’arresto.

L’autorizzazione delle rappresentanze sindacali e dell’INL

Ottenere il via libera all’installazione di impianti di videosorveglianza da parte dei dipendenti non basta: questa regola vale in qualunque caso, dall’installazione di sistemi di controllo per esigenze produttive alla semplice videocamera posta sul perimetro esterno per scoraggiare eventuali furti.

Infatti, ai fini del corretto rispetto della procedura prevista dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 (meglio nota come “Statuto dei Lavoratori”) è necessario ottenere l’accordo sindacale; tale accordo collettivo può essere stipulato con la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) oppure con la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA). Tuttavia non sempre è possibile raggiungere un accordo con i sindacati, sia a causa di profonde differenze di vedute, sia perché spesso non sono nemmeno presenti in azienda: in tutti questi casi il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per l’installazione delle telecamere alla sede dell’INL competente nel territorio di riferimento.

Le conseguenze della mancata autorizzazione

Il datore di lavoro, dunque, non può sottrarsi all’obbligo di ottenere l’accordo sindacale oppure l’autorizzazione dell’INL; l’obbligo rimane anche nel caso in cui i lavoratori abbiano prestato il loro consenso unanime all’installazione delle telecamere o di altri strumenti di videosorveglianza da cui possa derivare il controllo a distanza sull’attività all’interno dell’azienda. La necessità di ottenere una delle possibili autorizzazioni è stata confermata anche dalla nota n. 797 rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro stesso lo scorso 18 maggio. È bene ricordare che l’inosservanza dell’art. 4 comporta un reato punibile con un’ammenda da 154 a 1549 euro, l’arresto da 15 giorni a un anno oppure, nel caso di comprovate e gravi inadempienze, l’applicazione congiunta di queste due pene.